Sez. 1, Sentenza n. 7302 del 05/08/1994 (Rv. 487673 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - VENDITA CON RISERVA DELLA PROPRIETÀ | Merce in transito con "carnet" TIR non pervenuta alla dogana di destinazione - Diritti doganali - Recupero - Relativa ingiunzione fiscale - Emissione - Ufficio competente.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - VENDITA CON RISERVA DELLA PROPRIETÀ
Per il recupero di diritti doganali in relazione a merce in transito con "carnet" TIR che non risulti pervenuta alla dogana di destinazione, la competenza ad emettere ingiunzione fiscale spetta inderogabilmente alla dogana di partenza, alla quale va assimilato a tutti gli effetti e quindi anche a quello della competenza ad emettere la predetta ingiunzione, l'ufficio doganale di passaggio in regime di transito comunitario a norma degli artt. 145, comma ultimo, 238, comma secondo (operante nella specie nel suo testo originario), e 55 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, con disciplina che non subisce limiti da parte della normativa C.E.E., posto che l'art. 36 del regolamento CEE 1 dicembre 1972 n. 77 riserva alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato, in cui è commesso l'illecito, l'azione di recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1972 num. 77 art. 36, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 55, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 145, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 238
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)