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Sez. 5, Sentenza n. 2105 del 18/10/1984 Cc. (dep. 09/11/1984) Rv. 166614 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI - MANCANZA DELLE CONDIZIONI - FORMULA ASSOLUTORIA - FATTO NON SUSSISTE - COIMPUTATO NON IMPUGNANTE - ESTENSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166614-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI - MANCANZA DELLE CONDIZIONI - FORMULA ASSOLUTORIA - FATTO NON SUSSISTE - COIMPUTATO NON IMPUGNANTE - ESTENSIBILITÀ.*

La norma di cui all'art. 378 cod. proc. pen. impone il proscioglimento per insufficienza di prove quando il dubbio oggettivo sia insuperabile. Quando, invece, il dubbio stesso sia fondato su motivazioni erronee e contraddittorie che concretino la radicale Mancanza di prove a carico dell'imputato, la formula di proscioglimento non può essere che quella dell'insussistenza del fatto, che, ai sensi dell'art. 203 cod. proc. pen., si estende anche al coimputato non impugnante. (nella specie, in relazione al reato di falsità ideologica i giudici di merito avevano riconosciuto la sostanziale inconsistenza dell'ipotesi accusatoria in relazione solo ad alcuni punti del processo verbale, mentre per altri punti dello stesso verbale avevano ritenuti possibili e compatibili con la buona fede dei verbalizzanti degli errori di indicazione relativi allo stato di esecuzione di un edificio). (V mass n 140862).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)