Sez. 4, Sentenza n. 10813 del 05/05/1989 Ud. (dep. 01/08/1989) Rv. 181923 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PROVE E DEDUZIONI NON ESAMINATE - REIEZIONE IMPLICITA - LIMITI - ASSOLUZIONE PIENA O CONDANNA - AMMISSIBILITÀ - FORMULA DUBITATIVA - ESCLUSIONE - DISAMINA DI TUTTE LE PROVE E LE DEDUZIONE OFFERTE IN CAUSA - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - RAGIONE - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PROVE E DEDUZIONI NON ESAMINATE - REIEZIONE IMPLICITA - LIMITI - ASSOLUZIONE PIENA O CONDANNA - AMMISSIBILITÀ - FORMULA DUBITATIVA - ESCLUSIONE - DISAMINA DI TUTTE LE PROVE E LE DEDUZIONE OFFERTE IN CAUSA - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - RAGIONE - FATTISPECIE.*
In tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, il principio secondo il quale il giudice del merito non ha l'Obbligo di esaminare analiticamente tutte le risultanze processuali e tutti gli argomenti di accusa e di difesa - bastando che indichi le ragioni del proprio convincimento e gli elementi su cui esso si fonda con implicita reiezione delle prove e deduzioni che non siano state espressamente esaminate e confutate, in quanto incompatibili con la soluzione adottata - trova applicazione allorché la decisione sia di condanna o di assoluzione con formula piena, stante la possibilità che uno o alcuno soltanto degli elementi acquisiti o degli argomenti offerti dalle parti siano dotati di forza persuasiva tale da rendere inutile il soffermarsi su altri elementi o argomenti di segno contrario, ma non allorquando si pervenga ad assoluzione con formula dubitativa, poiché in tal caso è necessario che il dubbio sia oggettivo ed insopprimibile e che, quindi, prima di arrendersi ad esso, il giudicante abbia vagliato accuratamente ogni emergenza processuale e compiuto tutti i possibili sforzi per pervenire all'accertamento della verità. (fattispecie di accusa di furto fondata sul rinvenimento nell'abitazione dei giudicabili di alcuni oggetti sottratti in casa dei denunzianti; gli imputati furono assolti con il beneficio del dubbio sulla base dell'esame di solo alcuni degli elementi acquisiti in causa, singolarmente, poi, svalutati, in una visione atomistica del coacervo accusatorio). (Conf mass n 166614; (Conf mass n 142135; (Conf mass n 117720).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)