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Sez. 5, Sentenza n. 20465 del 06/10/2011 (Rv. 619307 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Danno subito da impianti - Riconoscimento e liquidazione di indennizzo assicurativo - Plusvalenza ai fini fiscali - Condizioni - Tipologia del danno subito dal bene - Rilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619307-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

In tema di reddito d'impresa, il trattamento fiscale dell'indennizzo assicurativo riscosso in dipendenza di un danno subito da un impianto industriale dipende dalle caratteristiche del nocumento subito dal bene; infatti, ove questo sia (completamente o parzialmente) distrutto a seguito dell'evento dannoso, con conseguente perdita di funzionalità permanente e diminuzione del valore patrimoniale, si applica l'art. 54, comma 1, lett. b, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale sono considerate plusvalenze i risarcimenti "anche in forma assicurativa, per la perdita od il danneggiamento dei beni" relativi all'impresa; qualora, invece, il danno sia tale da potere essere riparato, il bene mantiene il valore espresso in bilancio e le spese di riparazione concorrono alla formazione della base imponibile come componenti negative, secondo i criteri previsti dall'art. 67, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986 ed il risarcimento costituisce componente positivo di reddito da contrapporre alle spese di riparazione; ove, poi, danno e risarcimento si collochino in esercizi diversi, ciascuna delle due voci si valuta, in negativo ed in positivo, nei rispettivi periodi di competenza.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)