Sez. 5, Sentenza n. 26395 del 30/12/2010 (Rv. 615724 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Eliminazione di beni non completamente ammortizzati - Costo residuo - Deducibilità - Percezione di un indennizzo - Tassazione quale plusvalenza - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI
In tema di imposte sui redditi, nell'ipotesi di eliminazione dal complesso produttivo di beni non completamente ammortizzati (nella specie perchè oggetto di furto) il relativo costo residuo è ammesso in deduzione, ai sensi degli artt. 67, comma 5 e 68, comma 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003, ma, allorché a tale evento consegua la percezione di un indennizzo, quest'ultimo va legittimamente tassato quale plusvalenza, verificandosi altrimenti un'ingiusta locupletazione del contribuente ove gli si consentisse di lucrare interamente gli ammortamenti per il bene sottratto (o, comunque, non più esistente nel suo patrimonio) e, al tempo stesso, l'indennizzo.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)