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Sez. 3, Sentenza n. 4023 del 05/11/1976 (Rv. 382684 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - AD ISTANZA DEL CONVENUTO PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TERZO QUALE UNICO RESPONSABILE - CONTRADDITTORIO TRA ATTORE E TERZO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382684-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - AD ISTANZA DEL CONVENUTO PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TERZO QUALE UNICO RESPONSABILE - CONTRADDITTORIO TRA ATTORE E TERZO - SUSSISTENZA.*

Quando il convenuto, autore del fatto illecito, chiama nel giudizio un terzo per far individuare in lui il responsabile e ottenere cosi la propria liberazione, si ha comunanza di causa ed il contraddittorio si instaura anche tra l'attore e il terzo chiamato. (Conf 2495/74, mass n 370930).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)