diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2495 del 13/09/1974 (Rv. 370930 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - AD ISTANZA DEL CONVENUTO PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TERZO QUALE UNICO RESPONSABILE - CONTRADDITTORIO TRA ATTORE E TERZO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370930-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - AD ISTANZA DEL CONVENUTO PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TERZO QUALE UNICO RESPONSABILE - CONTRADDITTORIO TRA ATTORE E TERZO - SUSSISTENZA.*

Quando il convenuto, autore del fatto illecito, chiama nel giudizio un terzo per far individuare in lui il responsabile e ottenere cosi la propria liberazione, si ha comunanza di causa ed il contraddittorio si instaura anche tra l'attore e il terzo chiamato. (Conf 2206'73, mass n 365441).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)