Sez. 3, Sentenza n. 1884 del 14/06/1972 (Rv. 358938 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - MEZZO DI TRASPORTO FORNITO O PRESCRITTO DAL DATORE DI LAVORO - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - MEZZO DI TRASPORTO FORNITO O PRESCRITTO DAL DATORE DI LAVORO - NECESSITA.*
Ai fini della risarcibilita dell'infortunio in itinere, in Mancanza di altri elementi di rischio specifico improprio o generico aggravato, non basta che il mezzo di trasporto usato dal lavoratore sia autorizzato, o anche, per ipotesi, finanziato dal datore di lavoro, ma occorre invece che esso sia fornito o prescritto dal datore di lavoro medesimo. (nella specie, il lavoratore, per non restare vincolato agli orari ferroviari e degli autoservizi pubblici, si recava al posto di lavoro con la propria automobile con il consenso del datore di lavoro il quale si era accollato il pagamento del carburante. I giudici di merito hanno respinto la domanda di risarcimento proposta dal lavoratore e la SC ha confermato tale decisione enunciando il principio di cui in massima). (Conf 256'70, mass n 345101).*
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)