Sez. 2, Sentenza n. 256 del 06/02/1970 (Rv. 345101 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - MEZZO DI TRASPORTO CONSENTITO O FINANZIATO DAL DATORE DI LAVORO - INSUFFICIENZA - FORNITURA DIRETTA O IMPOSIZIONE DI UN DETERMINATO MEZZO DI TRASPORTO - NECESSITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - MEZZO DI TRASPORTO CONSENTITO O FINANZIATO DAL DATORE DI LAVORO - INSUFFICIENZA - FORNITURA DIRETTA O IMPOSIZIONE DI UN DETERMINATO MEZZO DI TRASPORTO - NECESSITA.*
Ai fini della indennizzabilita dell'infortunio in itinere, in Mancanza di altri elementi di rischio specifico improprio, non basta che il mezzo di trasporto usato dal lavoratore sia consentito, od anche finanziato, dal datore di lavoro, occorrendo, invece, che questi lo abbia direttamente fornito e lo abbia imposto, per particolari esigenze aziendali, al proprio dipendente. (V 810-69 1273-67 239-67 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)