Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13574 del 13/06/2014 (Rv. 631464 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Regime ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 - Natura delle tabelle ivi previste - Violazione - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE
In tema di rendita da malattia professionale, nel regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il giudice - e per esso il consulente tecnico di ufficio - deve far riferimento al d.m. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 55, DM Lavoro e previdenza sociale 12/07/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)