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Sez. L, Sentenza n. 11940 del 13/05/2008 (Rv. 603263 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento - Regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 - Poteri giudiziali - Applicazione del d.m. 12 luglio 2000.
Stato
decisa il 2008-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603263-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE

Nel nuovo regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, a seguito della delega di cui all'art. 55 della legge n. 144 del 1999, al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16per cento subito dal lavoratore per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, danno che è determinato in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del lavoratore danneggiato, il giudice - e per esso il consulente tecnico di ufficio - deve far riferimento al d.m. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 12/07/2000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)