Sez. L, Sentenza n. 3275 del 18/05/1981 (Rv. 413851 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SILENZIO RIFIUTO - MANCANZA DI TEMPESTIVA PRONUNZIA DEL COMITATO REGIONALE DELL'INPS - DEFINITIVITA DELLA DECISIONE DEL COMITATO PROVINCIALE DI DETTO ISTITUTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO DELLO ASSICURATO - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SILENZIO RIFIUTO - MANCANZA DI TEMPESTIVA PRONUNZIA DEL COMITATO REGIONALE DELL'INPS - DEFINITIVITA DELLA DECISIONE DEL COMITATO PROVINCIALE DI DETTO ISTITUTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO DELLO ASSICURATO - AMMISSIBILITA.*
La mancata tempestiva decisione dell'organo di seconda istanza sul ricorso proposto dal direttore della Sede provinciale dell'INPS, a norma dell'art 44 del DPR 30 aprile 1970 n 639 contro la decisione del comitato provinciale favorevole all'assicurato non fa acquisire definitivita alla decisione stessa onde, permanendo la contestazione della pretesa di quest'ultimo, egli e facultato, dopo l'infruttuosa scadenza del termine stabilito dalla legge per la definizione del ricorso, a domandare direttamente la tutela giurisdizionale del suo diritto, ai sensi dell'art 46 del citato DPR. (V 6032/78, mass n 395848; (V 3329/78, mass n 392761).*
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 44 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)