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Sez. L, Sentenza n. 6032 del 16/12/1978 (Rv. 395848 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SILENZIO-RIFIUTO - MANCANZA DI TEMPESTIVA PRONUNZIA DEL COMITATO REGIONALE - CONSEGUENZE - SILENZIO DELLA PA - VALORE DI RIGETTO - ESCLUSIONE - LIMITI - PENDENZA DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - DECISIONE SUL RICORSO AMMINISTRATIVO ANCORA PENDENTE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395848-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SILENZIO-RIFIUTO - MANCANZA DI TEMPESTIVA PRONUNZIA DEL COMITATO REGIONALE - CONSEGUENZE - SILENZIO DELLA PA - VALORE DI RIGETTO - ESCLUSIONE - LIMITI - PENDENZA DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - DECISIONE SUL RICORSO AMMINISTRATIVO ANCORA PENDENTE - AMMISSIBILITA.*

A norma dell'art 46 del DPR 30 aprile 1970 n 639 la Mancanza di una tempestiva pronunzia del comitato regionale non rende definitiva la decisione impugnata, che abbia riconosciuto il diritto alla pensione di invalidita, ma elimina solo l'impedimento all'Esercizio della Azione giudiziaria. Infatti al silenzio della pubblica amministrazione non puo attribuirsi, per principio, valore di rigetto se non in forza di una specifica volonta di legge e questo non puo semplicemente desumersi dalla previsione che di fronte a quel silenzio l'interessato puo ricorrere all'Esercizio dell'Azione giudiziaria. Pertanto, stabilendo la disciplina delle prestazioni previdenziali che la relativa tutela si attua dopo l'esaurimento dei ricorsi amministrativi o la scadenza dei termini per le decisioni relative, non attraverso l'impugnazione di queste ultime o dei comportamenti omissivi degli organi tenuti ad emetterle, ma attraverso un accertamento giudiziale diretto ed autonomo, in pendenza di questo nulla impedisce che sia ancora emanata, con esito, in ipotesi, favorevole all'assicurato, la decisione sul ricorso amministrativo ancora pendente. (V 2947/77, mass n 386493; (V 3495/76, mass n 382241).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 44 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 45, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)