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Sez. 3, Sentenza n. 1046 del 10/12/1997 Ud. (dep. 27/01/1998) Rv. 209511 - 01

PARTITI POLITICI | Finanziamenti societari - Disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 - Opera anche per le società estere.
Stato
decisa il 1997-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209511-01

PARTITI POLITICI

In tema di finanziamento ai partiti politici e loro articolazioni, anche le società estere sono destinatarie della normativa di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 e, quindi, delle condizioni alle quali è subordinata la liceità del finanziamento. (Fattispecie in cui la S.C. ha chiarito che, al fine di valutare la sussistenza di dette condizioni, il giudice italiano deve far capo alla legge straniera che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle società commerciali, avvalendosi, a tal fine, anche dei mezzi apprestati dall'art. 14, comma primo, della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7, Legge 28/01/1971 num. 220, Convenzione di Bruxelles 29/02/1968, Convenzione di Bruxelles 29/02/1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)