diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8936 del 04/07/2000 (Rv. 543287 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - SOSPENSIONE | Necessaria, ex art. 295 cod. proc. civ., per "dipendenza" dall'accertamento del giudice penale - Ammissibilità - Ex art. 819 cod. proc. civ. - Esclusione - Istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione - Ammissibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543287-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - SOSPENSIONE

Nel giudizio arbitrale, gli arbitri, quando rilevano che la soluzione di una questione ad essi deferita dipenda dall'accertamento ad opera del giudice penale di un fatto costituente reato, possono sospendere il giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (non dell'art. 819 cod. proc. civ., che contempla le questioni incidentali civili o amministrative). Contro il provvedimento di sospensione, sia esso emesso autonomamente o sia emesso nel lodo con il quale gli arbitri risolvano parzialmente la controversia, non è ammessa l'istanza di regolamento di competenza, che l'art. 42 cod. proc. civ. (nel coordinato disposto con l'art. 295 cod. proc. civ.) riserva (con una ragionevole scelta legislativa, immune da sospetti di incostituzionalità) al solo giudizio ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 819 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)