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Sez. 1, Sentenza n. 7358 del 27/07/1998 (Rv. 517533 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - QUESTIONI INCIDENTALI | Pregiudiziale penale - Applicabilità dell'art. 819 nel testo anteriore alla legge n. 25 del 1994 - Esclusione - Disciplina di cui agli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen. abrog. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517533-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - QUESTIONI INCIDENTALI

In tema di giudizio arbitrale, la disciplina dettata dall'art. 819 cod. proc. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 10 legge n. 25 del 1994) per le questioni incidentali che non possono costituire oggetto di giudizio arbitrale, prevedendo la proposizione, a cura delle parti, di domanda davanti al giudice competente, non può riferirsi ad una pregiudiziale penale, bensì solo a pregiudiziale civile o amministrativa, potendo solo in tali casi il relativo giudizio essere introdotto da una domanda di parte, con la conseguenza che, in caso di pregiudiziale penale, deve ritenersi applicabile anche all'arbitrato rituale la disciplina dettata dagli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen. (del 1930).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 819 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. Abrog. art. 3, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)