Sez. 2, Sentenza n. 8998 del 25/07/1992 (Rv. 478349 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Costruzioni in località sismiche | Zone soggette alla legge n. 1684 del 1962 - Disciplina ex artt. 884, 874 e 876 del cod. civ. - Operatività - Esclusione - Conseguenze.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Costruzioni in località sismiche
Nelle zone soggette alla legge 25 novembre 1962 n. 1684 (legge sismica) non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute negli articoli 884, 874 e 876 cod. civ. (che attribuiscono al proprietario del fondo finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio con innesto nel muro comune anche quando il vicino si sia avvalso di analoga facoltà, di costruire in appoggio al muro del vicino ottenendo la comunione forzosa del muro, di innestare il proprio muro in quello vicino), trattandosi di discipline inoperanti per la prevalenza della relativa specifica legislazione con la conseguente nullità di ogni contraria convenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 876, Cod. Civ. art. 884, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 25/11/1962 num. 1684 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)