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Sez. 2, Sentenza n. 2834 del 25/03/1999 (Rv. 524547 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE | Zone soggette alla legge n. 1684 del 1962 - Disciplina ex artt. 884, 876, 874 cod. civ. - Operatività - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524547-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE

Nelle zone soggette alla legge 25 novembre 1962, n. 1684 (legge sismica) non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute negli artt. 884, 874, 876 cod. civ. (che attribuiscono al proprietario del fondo finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio con innesto nel muro comune, di costruire in appoggio ottenendo la comunione forzosa del muro, di innestare il proprio muro in quello vicino), trattandosi di discipline inoperanti per la prevalenza della relativa, specifica legislazione, con la conseguente nullità di ogni contraria convenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 884, Cod. Civ. art. 876, Decreto Legisl. 25/11/1962 num. 1684 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)