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Sez. 5, Sentenza n. 11350 del 03/09/2001 (Rv. 549135 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Imprese autorizzate alla tenuta di contabilità semplificata - Controlli ai fini della rettifica delle dichiarazioni I.V.A. - Portata.
Stato
decisa il 2001-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549135-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di dichiarazioni I.V.A. in regime di contabilità semplificata, l'art. 2, comma ventinovesimo, del D.L. n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1983, attribuisce agli uffici la facoltà di procedere ai controlli fiscali, sulla base di elementi extracontabili, a prescindere da eventuali irregolarità delle scritture contabili - in tal modo determinando una sorta di affievolimento della garanzia costituita dalla corretta tenuta della documentazione contabile in ragione della semplificazione della contabilità -, a condizione che siano preventivamente richiesti chiarimenti e che l'atto di rettifica sia motivato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 com. 29 CORTE COST., Legge 29/01/1982 num. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)