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Sez. 5, Sentenza n. 12884 del 01/06/2007 (Rv. 598903 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Contribuenti in regime di contabilità semplificata - Art. 2, comma ventinovesimo, del d.l. n. 853 del 1984 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598903-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di accertamento delle imposte, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 25 e 53 cost., dell'art. 2, comma ventinovesimo, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17, nella parte in cui consente all'Ufficio di determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, nei confronti degli essercenti di attività commerciali in regime forfetario: l'ampio potere di controllo e rettifica previsto da tale disposizione mira infatti a far emergere il reddito del contribuente, non determinabile con criteri o parametri prestabiliti "ex lege", e trova giustificazione nell'esigenza di combattere l'evasione fiscale, resa possibile in grado elevato dall'elementarità dei supporti contabili previsti per tale categoria di contribuenti, il cui regime non è pertanto suscettibile di comparazione con quello ordinario, né comporta limitazioni al diritto di difesa, il cui esercizio viene anzi anticipato attraverso la subordinazione del potere in esame al preventivo invio di una richiesta di chiarimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 com. 29 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)