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Sez. 1, Sentenza n. 3421 del 02/08/1977 (Rv. 386971 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - COMPENSAZIONE LEGALE TRA UN CREDITO LIQUIDO ED ESIGIBILE PRIMA DELL'AMMISSIONE DEL DEBITORE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA ED UN CREDITO SCADUTO DOPO TALE AMMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386971-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - COMPENSAZIONE LEGALE TRA UN CREDITO LIQUIDO ED ESIGIBILE PRIMA DELL'AMMISSIONE DEL DEBITORE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA ED UN CREDITO SCADUTO DOPO TALE AMMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*

La compensazione legale non puo operare fra un credito divenuto liquido ed esigibile prima dell'ammissione del debitore alla procedura di amministrazione controllata ed un credito scaduto dopo l'ammissione alla procedura stessa, giacche, in caso contrario, l'operativita della compensazione nel corso dell'amministrazione controllata comporterebbe la violazione della par condicio creditorum a vantaggio del creditore che potesse avvalersene. (V 2037/76, mass n 380867; (V 451/72).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)