Sez. 1, Sentenza n. 2037 del 05/06/1976 (Rv. 380867 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - CREDITI ANTERIORI ALLA DATA DI AMMISSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - CREDITI ANTERIORI ALLA DATA DI AMMISSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE.*
I crediti anteriori alla data di ammissione all'amministrazione controllata, ancorche scadenti in data successiva, non possono essere soddisfatti, dovendosi anzi ritenere inefficace l'eventuale pagamento che ne sia stato eseguito dal Commissario giudiziale: ne consegue che non puo essere consentito nemmeno operare con essi la compensazione, la quale, costituendo un modo di Estinzione dell'obbligazione, soddisfa, al pari del pagamento, l'interesse del creditore, dando luogo ad una violazione della par condicio a cui sono soggetti tutti i creditori anteriori (i quali o dovranno essere tutti pagati per intero, se l'imprenditore tornera in bonis, o essere tutti soggetti al concorso nel caso di fallimento dello stesso), a vantaggio del creditore il quale possa utilizzare la compensazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)