Sez. L, Sentenza n. 9018 del 22/08/1991 (Rv. 473603 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Previo invio del certificato attestante l'infermità - Onere dell'assicurato - Omissione o ritardo - Effetti - Giustificato motivo - Rilevanza.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
In tema d'indennità di malattia, l'acquisto del cui diritto presuppone - ai sensi dell'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modifiche, in legge n. 33 del 1980) nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981 n. 155 - il tempestivo invio del certificato attestante l'infermità, il lavoratore, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1143 del 1988 (dichiarativa della parziale illegittimità del citato art. 2), può addurre un giustificato motivo dell'omesso o ritardato invio del detto certificato, essendo venuta meno la configurabilità di tale adempimento come onere alla cui inottemperanza consegue automaticamente il mancato acquisto del diritto all'indennità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)