Sez. L, Sentenza n. 5620 del 17/04/2001 (Rv. 545971 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Indennità di malattia - Trasmissione del certificato - Onere del lavoratore - Ritardo o omissione - Conseguenze - Interessi - Presupposti - Pagamento diretto a carico dell'INPS - Decorrenza - Dalla reiezione dell'istanza o dal centoventunesimo giorno dalla presentazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
Il diritto del lavoratore all'indennità di malattia è condizionato all'adempimento dell'onere gravante sull'assicurato di invio all'INPS (a mezzo raccomandata con certificato di ritorno) del certificato medico entro il termine perentorio di due giorni dal suo rilascio e l'omesso o ritardato invio dà luogo a perdita dell'indennità in tutto o limitatamente ai giorni di ritardo e gli interessi sono dovuti solo nel caso di pagamento ritardato rispetto alle scadenze normativamente previste; allorquando la prestazione sia pagata direttamente dall'INPS, gli interessi legali eventualmente dovuti decorrono dalla data di reiezione dell'istanza o dal centoventunesimo giorno dalla presentazione dell'istanza senza che l'Ente abbia provveduto su di essa.
Riferimenti normativi: Legge 22/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)