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Sez. U, Sentenza n. 6198 del 09/12/1985 (Rv. 443323 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE PER LA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI E PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - INCLUSIONE - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA P.A. DEL FONDAMENTO DELLE PRETESE PATRIMONIALI - REQUISITI - FATTISPECIE RELATIVA A RICONOSCIMENTO RAVVISATO DAI GIUDICI DEL MERITO IN UNA CERTIFICAZIONE DEL SINDACO SULLA ORDINANZA DI DETERMINATE SOMME.*
Stato
decisa il 1985-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443323-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE PER LA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI E PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - INCLUSIONE - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA P.A. DEL FONDAMENTO DELLE PRETESE PATRIMONIALI - REQUISITI - FATTISPECIE RELATIVA A RICONOSCIMENTO RAVVISATO DAI GIUDICI DEL MERITO IN UNA CERTIFICAZIONE DEL SINDACO SULLA ORDINANZA DI DETERMINATE SOMME.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie, ancorché di contenuto patrimoniale, che trovino titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, incluse pertanto quelle promosse dal lavoratore per la rivalutazione dei propri crediti, secondo criteri automatici, ovvero per la corresponsione degli interessi corrispettivi quali accessori dovuti in base alla mera inosservanza da parte del datore di lavoro della disciplina inerente al suddetto rapporto può, trovare deroga in favore della giurisdizione del giudice ordinario, in relazione ad un riconoscimento da parte dell'amministrazione del fondamento delle pretese patrimoniali del dipendente nella loro estensione quantitativa e nella loro esigibilità, solo quando tale riconoscimento sia certo, inequivoco ed idoneo ad eliminare ogni collegamento con il rapporto d'impiego, sì da costituire esso stesso titolo della pretesa dedotta in giudizio. (nella specie, in relazione a rapporto d'impiego con il comune, le Sezioni Unite della suprema Corte hanno ritenuto insufficiente, al fine della ricorrenza della suddetta deroga, una certificazione del sindaco sulla debenza di determinate somme, considerando che essa aveva un contenuto generico, introduceva riserva sulla legittimazione passiva del comune, mancava della prescritta approvazione degli organi di controllo). (V 3072/83, mass n 427977; (V 4690/80, mass n 408500).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)