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Sez. U, Sentenza n. 4690 del 18/07/1980 (Rv. 408500 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI COMUNALI - SPETTANZE LAVORATIVE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI MUNICIPALI - PREVIA APPROVAZIONE DELLA COMPETENTE AUTORITA DI CONTROLLO - NECESSITA - CONTROVERSIE RELATIVE AL PAGAMENTO DI TALI SPETTANZE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1980-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408500-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI COMUNALI - SPETTANZE LAVORATIVE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI MUNICIPALI - PREVIA APPROVAZIONE DELLA COMPETENTE AUTORITA DI CONTROLLO - NECESSITA - CONTROVERSIE RELATIVE AL PAGAMENTO DI TALI SPETTANZE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Senza l'approvazione della competente autorita di controllo, il riconoscimento di spettanze lavorative dei dipendenti comunali, proveniente dagli organi municipali, e inefficace, e, pertanto, non puo valere a sottrarre alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in favore di quella del giudice ordinario, le controversie inerenti al pagamento di dette spettanze secondo la previsione degli artt 30 secondo comma del RD 26 giugno 1924 n 1054 e 7 terzo comma della legge 6 dicembre 1971 n 1034. (V 4422/78, mass n 394084).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)