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Sez. U, Sentenza n. 1303 del 08/02/1991 (Rv. 470834 - 01)

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso il debitore - Beni impignorabili o relativamente impignorabili - Impignorabilità relativa. | Beni del Quartier Generale delle Forze Alleate del sud Europa - Esenzione dall'esecuzione dei beni destinati al soddisfacimento dei loro compiti istituzionali.
Stato
decisa il 1991-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470834-01

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso il debitore - Beni impignorabili o relativamente impignorabili - Impignorabilità relativa.

L'esecuzione per espropriazione mobiliare, nei confronti del Quartier generale delle Forze alleate del Sud Europa, non si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, considerato che le immunità, di cui godono i Quartieri generali militari creati in virtù del Trattato Nord Atlantico (art. 11 del Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952, reso esecutivo con legge 30 novembre 1955 n. 1338, richiamato dall'art. 4 dell'Accordo bilaterale di Parigi del 26 luglio 1961, reso esecutivo con D.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083), comportano, con riguardo all'esecuzione coattiva, solo l'esenzione dall'esecuzione stessa dei beni destinati al soddisfacimento dei loro compiti istituzionali, e, quindi, possono assumere rilevanza, sotto il profilo dell'impignorabilità di detti beni, solo in ordine al fondamento nel merito dell'azione del creditore da vagliarsi dal giudice dell'opposizione, al pari delle questioni sull'eventuale necessità, per l'espropriazione di quei beni, di preventiva autorizzazione del Ministro della giustizia, in base alle previsioni del R.D.L. 30 agosto 1925 n. 1621. Conf. alla sent. n. 902/91 mass n 470719.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. Legge 30/08/1925 num. 1621 CORTE COST., Legge 30/11/1955 num. 1338, DPR 18/09/1962 num. 2083, Tratt. Internaz. 28/08/1952 num. 11, Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)