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Sez. U, Ordinanza n. 19601 del 17/07/2008 (Rv. 604339 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Azione di accertamento dell'esistenza di credito nei confronti di uno Stato straniero "ex" artt. 548 e 549 cod. proc. civ. - Destinazione del credito ad attività pubblicistiche dello Stato estero - Irrilevanza - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Processo esecutivo - Opposizione all'esecuzione - Impignorabilità dei beni di cui lo Stato estero si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni pubbliche - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604339-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

Appartiene alla giurisdizione ordinaria l'azione di accertamento sull'esistenza di crediti nei confronti di uno Stato straniero "ex" art. 548 e 549 cod. proc. civ., non assumendo rilevanza, in detta sede, la questione se il credito sia destinato ad attività pubblicistiche dello Stato estero e, quindi, se quest'ultimo goda dell'immunità giurisdizionale civile in relazione a tali somme, mentre la destinazione dei beni di cui lo Stato estero si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni pubbliche può trovare tutela nella sede esecutiva, nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, in quanto l'impossibilità di distogliere i beni dello Stato estero dalla destinazione stessa ne comporta l'impignorabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)