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Sez. 1, Sentenza n. 4681 del 24/08/1979 (Rv. 401227 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - PARTECIPAZIONE DEL PM - OBBLIGATORIETA - RICORSO IN APPELLO E DECRETO PRESIDENZIALE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE OBBLIGATORIA AL PM - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - PARTECIPAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO AL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO, IN SEDE DI RIASSUNZIONE DOPO LA DECISIONE DALLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA GIURISDIZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE AL PM PRESSO IL TRIBUNALE - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401227-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - PARTECIPAZIONE DEL PM - OBBLIGATORIETA - RICORSO IN APPELLO E DECRETO PRESIDENZIALE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE OBBLIGATORIA AL PM - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - PARTECIPAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO AL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO, IN SEDE DI RIASSUNZIONE DOPO LA DECISIONE DALLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA GIURISDIZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE AL PM PRESSO IL TRIBUNALE - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*

Nelle vertenze del contenzioso elettorale il pubblico ministero e parte necessaria: pertanto il ricorso in appello e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione debbono essergli notificati, trovando, in caso contrario, applicazione la normativa delle cause inscindibili in fase di impugnazione. Tuttavia, qualora al giudizio di secondo grado, riassunto dopo la decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, partecipi il procuratore generale presso la Corte d'appello (e non il procuratore della Repubblica), non occorre che l'atto di riassunzione venga notificato al pubblico ministero presso il tribunale che ha reso la sentenza impugnata, in quanto, non potendo il procuratore della Repubblica esercitare alcuna attivita impugnativa in Sede di riassunzione del giudizio di secondo grado, il contraddittorio, con la presenza in giudizio del procuratore generale presso la Corte d'appello, rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice del gravame, deve ritenersi legittimamente instaurato nei confronti di tutti i soggetti processuali interessati alla risoluzione della vertenza elettorale. (nella specie il tribunale, nonostante la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, non aveva sospeso il processo; pertanto alla sospensione aveva provveduto la Corte di appello, dinanzi alla quale il ricorrente aveva denunziato anche la violazione dell'art 367 cod proc civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)