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Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 15/04/1982 (Rv. 420134 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE TARDIVA AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA IMPUGNATA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE TEMPESTIVA ALLE ALTRE PARTI.*
Stato
decisa il 1982-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420134-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE TARDIVA AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA IMPUGNATA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE TEMPESTIVA ALLE ALTRE PARTI.*

In tema di cause inscindibili in Sede di gravame, l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se essa sia stata tempestivamente notificata, entro il termine perentorio stabilito dalla legge, ad una sola di esse, e sia invece tardiva nei confronti delle altre, poiché in tale ipotesi l'impugnazione proposta fuori termine vale come notificazione per integrazione necessaria del contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.. pertanto, in una controversia elettorale, nella quale il pubblico ministero è parte necessaria, è ammissibile il ricorso per Cassazione notificato dopo il decorso del termine di legge al procuratore generale presso la Corte d'appello che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando esso sia già stato tempestivamente notificato alle altre parti. (Conf 1940/81, mass n 412634; (Conf 4681/79, mass n 401227; (Conf 1242/78, mass n 390589).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)