Sez. 5, Sentenza n. 19512 del 19/12/2003 (Rv. 569083 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Pubblica amministrazione debitrice - Notificazione del precetto presso l'Avvocatura dello Stato, anziché direttamente all'ufficio amministrativo - Inefficacia - Conseguenze - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE
Il creditore dell'amministrazione pubblica, fornito di titolo esecutivo, ha l'onere di notificare il precetto, atto di natura non processuale, direttamente all'ufficio amministrativo debitore, ai sensi degli artt. 480, ultimo comma, e 144 cod. proc. civ., e non presso l'Avvocatura dello Stato, ex art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, norma inapplicabile in quanto attinente esclusivamente agli atti giudiziali (nè l'invalidità della notificazione può ritenersi sanabile ex art. 156 c.p.c., concernente soltanto gli atti del processo). Ne consegue che il precetto notificato presso l'Avvocatura dello Stato, cioè a soggetto diverso dal suo destinatario, deve ritenersi del tutto inefficace - in quanto non conoscibile da quest'ultimo - e, quindi, inidoneo anche al fine dell'interruzione della rescrizione ex art. 2943 del codice civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 144, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)