Sez. 1, Sentenza n. 24306 del 18/11/2011 (Rv. 620593 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Atti giudiziali - Tipicità - Domanda formulata in una memoria nel corso del giudizio arbitrale - Effetto interruttivo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
L'art. 2943 cod.civ., nel prevedere l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali, anche se portati a conoscenza del solo procuratore della parte, senza richiedere la ulteriore notificazione personale al debitore medesimo, si riferisce soltanto ad atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel suo corso, di solito contenuta nella comparsa di riposta o nella fase istruttoria, quando c'è contraddittorio; ne discende che non può essere riconosciuto effetto interruttivo ad una domanda contenuta in una memoria depositata nel corso di un giudizio arbitrale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)