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Sez. 5, Sentenza n. 7797 del 21/03/2008 (Rv. 602664 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Atto di appello - Notifica a mezzo posta - Modalità - Spedizione in plico raccomandato senza busta - Inosservanze - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602664-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel processo tributario, nel caso in cui non sia contestata la tempestività ovvero una difformità della copia depositata rispetto all'originale notificato, la circostanza che la spedizione a mezzo posta dell'atto d'impugnazione non sia stata eseguita con plico raccomandato senza busta non rileva ai fini dell'ammissibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)