Sez. 5, Sentenza n. 27067 del 18/12/2006 (Rv. 595881 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Proposizione del ricorso a mezzo posta - Spedizione ex art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Tempestività del ricorso - Verifica - Con riguardo esclusivo alla data di spedizione secondo le modalità prescritte - Plico senza busta - Mancata utilizzazione - Possibilità di fornire altrimenti la prova della data di spedizione - Preclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE
Nel processo tributario, in forza del disposto dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - secondo cui "La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate" -, costituisce principio generale che, quando sia consentito servirsi del servizio postale ed il ricorrente opti per tale forma di notificazione, per la verifica della tempestività del ricorso (e delle impugnazioni) deve aversi riguardo non alla data di arrivo, bensì a quella di spedizione. L'operatività del principio è subordinata al rigoroso adempimento delle tre modalità prescritte per la spedizione del ricorso a mezzo posta - l'utilizzazione a) di un plico senza busta, b) del servizio della raccomandata, c) dell'avviso di ricevimento -, il che comporta che l'inosservanza anche di una sola di esse preclude al ricorrente la possibilità di fornire altrimenti la prova della tempestività della proposizione del ricorso riferita alla data della spedizione (nella specie, essendo stato spedito il ricorso in busta, e non risultando quindi il timbro postale sul retro dell'atto stesso, bensì sulla busta, la S.C. ha ritenuto non potesse farsi riferimento alla data di spedizione, ma solo a quella di ricezione, con la conseguenza che, essendo questa successiva al termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impositivo, il ricorso introduttivo era inammissibile).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)