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Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 19/04/2016 Ud. (dep. 25/05/2016) Rv. 267471 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ | Conferimento dell'incarico di consulente tecnico a psicologo - Psicoterapeuta che abbia già avuto in cura la minore persona offesa del giudizio - Incompatibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267471-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ

Non è precluso allo psicologo - psicoterapeuta, che abbia avuto in cura la minore persona offesa nel procedimento, essere nominato consulente tecnico della medesima persona offesa, esulando tale ipotesi dalle cause tassative di incompatibilità di cui all'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen. e non avendo valore cogente le raccomandazioni prescritte dalla Carta di Noto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)