Sez. 4, Sentenza n. 19626 del 24/04/2024 Ud. (dep. 17/05/2024) Rv. 286367-01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITA' E INCOMPATABILITA' | Incompatibilità previste dall'art. 225 cod. proc. pen. - Applicabilità nei confronti dei consulenti del pubblico ministero nominati ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITA' E INCOMPATABILITA'
Le cause di incompatibilità e di incapacità dei periti previste dall'art. 225, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione, neanche in via analogica, nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero, sicché sono utilizzabili gli accertamenti eventualmente compiuti dai predetti consulenti che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 222 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'incompatibilità dell'esperto nominato dal pubblico ministero ed inserito negli organici della stessa azienda sanitaria locale cui faceva capo l'imputato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)