Sez. 5, Sentenza n. 11217 del 20/05/2011 (Rv. 618081 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Determinazione della base imponibile - Componenti negativi indeducibili - Perdite su credito - Significato - Credito già determinato, successivamente scontato o ridotto - Altre forme di minor ricavo sul credito - Qualificazione in termini di perdita su credito - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, le perdite su crediti, indeducibili ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, sono quelle che si verificano quando il credito, già determinato, sia stato successivamente scontato o ridotto, ad esempio perché non pagato, e si distinguono, invece, da altre ipotesi di minor ricavo sul credito (da ritenersi "a contrario" deducibili) in cui il minor introito è conseguenza di una definizione pattizia nella quale, pur risultando il credito così definito inferiore a quanto unilateralmente preventivato dal creditore, è da escludersi qualsivoglia connotato abdicativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto deducibile un minor introito derivante da un accordo in base al quale le parti avevano determinato il prezzo, in precedenza non fissato in modo definitivo, di un bene o di un servizio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)