Sez. 5, Sentenza n. 400 del 10/01/2013 (Rv. 624802 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Determinazione della base imponibile - Valore della produzione netta - Quantificazione - Componenti negativi indeducibili - Sconti commerciali - Esclusione - Sconti finanziari - Inclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
La base imponibile dell'IRAP, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è costituita dal valore della produzione netta, determinata con riguardo alla somma delle voci in essa classificabili in base all'art. 2425, primo comma, lettera A), cod. civ., che al n. 1 elenca i ricavi delle vendite e delle prestazioni, da indicarsi ivi, a norma del successivo articolo 2425 bis, al netto degli sconti, abbuoni e premi, precisandosi che, anche alla stregua del documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale PC-OIC n. 12 - avente il carattere di regola tecnica, di ausilio all'interpretazione - gli sconti al netto dei quali sono indicati i ricavi di vendita relativi alla gestione caratteristica dell'impresa, compresi nel "valore della produzione" del conto economico di cui agli artt. 2425 e 2435 bis cod. civ., sono quelli di natura commerciale, non gli sconti di natura finanziaria (ad esempio, sconto di cassa per pagamento contanti), che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C17 dello schema del conto economico stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2425, Cod. Civ. art. 2425 bis, Cod. Civ. art. 2435 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)