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Sez. L, Ordinanza n. 698 del 13/01/2026 (Rv. 677402-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati - Rapporto di parasubordinazione - Tutela di cui all'art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677402-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Il rapporto di lavoro dei medici convenzionati, pur se costituito in vista dell'interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, è un rapporto libero professionale parasubordinato che si svolge di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie locali e, pertanto, non permette di ravvisare un datore di lavoro, con la conseguenza che la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall'art. 28 della l. n. 300 del 1970, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali dei predetti professionisti, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali.

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)