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Sez. 2, Sentenza n. 2571 del 12/07/1969 (Rv. 342164 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - AUTONOME - PROPOSIZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342164-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - AUTONOME - PROPOSIZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*

L'impugnazione incidentale autonoma - quella cioe che riguarda rapporti autonomi e distinti rispetto a quelli posti in discussione dalla impugnazione principale - deve essere proposta nei termini ordinari, ed e pertanto inammissibile se proposta quando i termini ordinari siano decorsi (a differenza dell'impugnazione incidentale tardiva, prevista soltanto a favore della parte contro la quale e stata proposta l'impugnazione principale, e che si dolga della stessa pronuncia che l'altra parte ha impugnato, ovvero di pronuncia che con quella impugnata sia in rapporto di dipendenza). (V. 286-68, massima n. 331198 2114-67, massima n. 329240 1011-67, massima n. 327313).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)