Sez. 2, Sentenza n. 2571 del 12/07/1969 (Rv. 342164 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - AUTONOME - PROPOSIZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - AUTONOME - PROPOSIZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*
L'impugnazione incidentale autonoma - quella cioe che riguarda rapporti autonomi e distinti rispetto a quelli posti in discussione dalla impugnazione principale - deve essere proposta nei termini ordinari, ed e pertanto inammissibile se proposta quando i termini ordinari siano decorsi (a differenza dell'impugnazione incidentale tardiva, prevista soltanto a favore della parte contro la quale e stata proposta l'impugnazione principale, e che si dolga della stessa pronuncia che l'altra parte ha impugnato, ovvero di pronuncia che con quella impugnata sia in rapporto di dipendenza). (V. 286-68, massima n. 331198 2114-67, massima n. 329240 1011-67, massima n. 327313).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)