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Sez. 2, Sentenza n. 1010 del 15/05/1967 (Rv. 327313 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - AUTONOME - CAUSE SCINDIBILI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327313-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - AUTONOME - CAUSE SCINDIBILI - INAMMISSIBILITA.*

Soltanto nell'ipotesi di cause inscindibili o di cause dipendenti, la parte contro cui e stata proposta impugnazione o che e stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 cod.proc. civ. puo proporre impugnazione incidentale anche quando per essa e decorso il termine per proporre impugnazione in via principale. Nell'ipotesi di cause scindibili, invece,-come quelle instaurate contro piu obbligati in solido- le impugnazioni incidentali autonome, ossia quelle riguardanti rapporti diversi, ancorche comuni, rispetto a quelli che formano oggetto dell'impugnazione principale, debbono essere proposte nei termini ordinari. (Cfr. N.1327-65, 820-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)