diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1095 del 05/04/1966 Ud. (dep. 12/05/1966) Rv. 101395 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - CARATTERE DI ABITUALITA - SUPERFLUITA.*
Stato
decisa il 1966-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101395-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - CARATTERE DI ABITUALITA - SUPERFLUITA.*

Il reato di sfruttamento della prostituzione previsto dall'art 3 n 8 legge 20 febbraio 1958, n 75, diversamente dalla previsione dell'abrogato articolo 534 cod pen, non ha carattere di reato necessariamente abituale, essendo punibile anche un singolo atto di sfruttamento quando si enuclea in una qualsiasi Forma di partecipazione ai guadagni che la donna si procura facendo commercio del proprio corpo e si esplica, sotto il profilo soggettivo, con la volonta cosciente e libera di ricevere denaro o altra utilita con la consapevolezza della loro provenienza dai guadagni dell'altrui prostituzione.*

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)