Sez. 3, Sentenza n. 1057 del 08/11/1983 Ud. (dep. 07/02/1984) Rv. 162498 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - ABITUALITÀ NECESSARIA DEL REATO - ESCLUSIONE - SINGOLO ATTO DI SFRUTTAMENTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE: REATO COMMESSO DA PORTIERI E FACCHINI D'ALBERGO.*
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - ABITUALITÀ NECESSARIA DEL REATO - ESCLUSIONE - SINGOLO ATTO DI SFRUTTAMENTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE: REATO COMMESSO DA PORTIERI E FACCHINI D'ALBERGO.*
La formulazione dell'art. 3 n. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di sfruttamento della prostituzione altrui, è più generica ed ampia rispetto all'abrogato art. 534 cod. pen. (sfruttamento di prostitute). Pertanto, sussiste sfruttamento dello altrui prostituzione ogni qual volta si concreti, in qualsiasi Forma e senza necessità di prefissata proporzione, una partecipazione, anche occasionale e per una sola volta, ai guadagni che la prostituta si procura con il commercio del proprio corpo, con la volontà libera e consapevole di ricevere denaro o altra utilità conosciuti come provenienti da detto commercio. (fattispecie relativa a ritenuta sussistenza, in riforma di sentenza di merito, del delitto de quo nei confronti di portieri e facchini di vari alberghi, i quali introducevano clandestinamente delle prostitute nelle camere e ricevevano, a rapporto carnale consumato, delle somme di danaro dalle prostitute medesime). (V mass n 128555; (Conf mass n 100113; (Conf mass n 101395; (Conf mass n 112085; (Conf mass n 116660; (Conf mass n 126531).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 534, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)