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Sez. T, Ordinanza n. 6077 del 17/03/2026 (Rv. 678153-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Omissione della dichiarazione dei redditi da parte di professionista incaricato - Responsabilità del contribuente - Limiti - Prova della vigilanza sull'operato del professionista - Necessità.
Stato
decisa il 2026-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678153-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni per violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, qualora non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo.

DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)