Sez. 4, Sentenza n. 9536 del 12/07/1993 Ud. (dep. 20/10/1993) Rv. 195323 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento | Termine per la comparizione in giudizio - È quello di venti giorni di cui all'art. 601 comma terzo cod. proc. pen. - Ragione.
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento
L'art. 601 cod. proc. pen., concernente gli atti preliminari al giudizio di appello, è disposizione di carattere generale, sia per la sua collocazione tra le disposizioni concernenti la disciplina, in generale, dell'appello, sia per il contenuto della norma, diretto a preordinare lo svolgimento del gravame tanto per il dibattimento che per le forme camerali. Ne consegue che il termine dilatorio di venti giorni stabilito per la comparizione in giudizio (comma terzo del detto art. 601) si applica anche al procedimento camerale regolato dal precedente art. 599, non essendo sufficiente a rendere applicabile il più breve termine di cui all'art. 127 stesso codice (dieci giorni) il richiamo alle forme previste da tale disposizione operato dal predetto art. 599.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)