diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7425 del 11/01/2018 Ud. (dep. 15/02/2018) Rv. 272369 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO | Giudizio d'appello - Decisioni in camera di consiglio - Termine di comparizione - Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272369-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO

In tema di decisioni assunte dalla Corte di appello in camera di consiglio (nella specie, impugnazione di sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato), il termine a comparire è quello di venti giorni stabilito dall'art. 601 comma 3, cod. proc. pen. dovendosi ritenere che questa norma, per la sua collocazione e per il suo contenuto specifico, disciplini in via generale, quanto agli atti preliminari, lo svolgimento del giudizio di impugnazione, sia per il dibattimento, sia per le forme camerali, riguardando il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen., di cui dall'art. 599, comma 1 dello stesso codice, il solo svolgimento dell'udienza camerale e non anche il più breve termine di comparizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)