Sez. L, Sentenza n. 6142 del 19/10/1983 (Rv. 430935 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE - PATTUIZIONE CONCERNENTE L'ADOZIONE DELLA FORMA SCRITTA - FUNZIONE COSTITUTIVA O PROBATORIA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE - PATTUIZIONE CONCERNENTE L'ADOZIONE DELLA FORMA SCRITTA - FUNZIONE COSTITUTIVA O PROBATORIA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Il patto concernente l'adozione della Forma scritta per il compimento di un determinato atto (nella specie, clausola di un contratto collettivo relativa all'Obbligo della Forma scritta per le dimissioni) deve essere interpretato in relazione all'effettiva volontà delle parti circa la funzione costitutiva o soltanto probatoria della Forma convenuta e, ove appaia dubbia la volontà delle parti circa la funzione (costitutiva o probatoria) della Forma prescelta, deve presumersi che tale Forma sia stata voluta per la validità dell'atto. (Conf 1241/59, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)