Sez. 3, Sentenza n. 8420 del 12/12/2002 Ud. (dep. 20/02/2003) Rv. 224166 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Immobile abusivo - Reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Progettista non direttore dei lavori - Responsabilità - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Il progettista di un manufatto abusivo non risponde del reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, neanche a titolo di concorso, atteso che la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla normativa vigente, va tenuta distinta da quella di direzione dei lavori, e non può configurarsi un nesso di causalità tra la redazione del progetto e l'attività di attuazione dello stesso, soltanto per la quale sussiste rilevanza penale.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)