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Sez. 3, Sentenza n. 31282 del 24/05/2017 Ud. (dep. 22/06/2017) Rv. 270278 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Immobile abusivo - Progettista non direttore dei lavori - Responsabilità a titolo di concorso - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270278-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La sola veste di progettista di un manufatto abusivo non consente, di per sé, di ravvisare il concorso nel del reato di cui all'art. 44 T.U. Urb., neanche a titolo di concorso, atteso che la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla normativa vigente, va tenuta distinta da quella di direzione dei lavori, e non può configurarsi un nesso di causalità tra la redazione del progetto e l'attività di attuazione dello stesso, soltanto per la quale sussiste rilevanza penale, ed alla quale il progettista deve avere fornito un apporto concreto ed ulteriore, rispetto alla redazione del progetto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)