Sez. L, Sentenza n. 5800 del 15/06/1994 (Rv. 487072 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Indennità di funzione ex accordo nazionale 2 giugno 1987 per i quadri intermedi - Determinazione - Rimessione ad una successiva contrattazione collettiva - Decorrenza - Dalla data dell'accordo.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico
Con riferimento al personale dei pubblici servizi di trasporto, l'indennità di funzione prevista, a favore dei quadri intermedi, dall'accordo collettivo nazionale di settore 2 giugno 1987, il quale ha definito, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1985 n. 190, l'attribuzione della qualifica di quadro, spetta dalla data dell'accordo, non rilevando in contrario il fatto che esso non abbia provveduto alla determinazione quantitativa di tale indennità ma abbia rimesso tale determinazione ad una successiva contrattazione collettiva.
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1985 num. 190 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)